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LA MEDIAZIONE

Il procedimento

La procedura di mediazione

Il procedimento si svolgerà al cospetto di un mediatore specializzato, terzo, imparziale e neutrale rispetto alle parti e all’oggetto della controversia, ed accreditato presso il Ministero della Giustizia. Egli avrà il compito di facilitare il dialogo, di avvicinare le posizioni delle parti, di agevolare il raggiungimento di un accordo condiviso che sia il più vantaggioso possibile per entrambe.

Partecipare alla mediazione non significa rinunciare ai propri diritti, bensì concedersi reciprocamente e liberamente la facoltà di risolvere la propria controversia con un accordo che soddisfi e tuteli il più possibile gli interessi e le esigenze di tutte le parti, lasciando impregiudicata la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria in caso di insuccesso della mediazione.

Le parti

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale (art. 8 comma 4, D. Lgs 28/2010, così come modificato dal Decreto Legislativo 149 del 10 ottobre 2022, e dalla legge 197 del 2022)

La mancata comparizione delle parti, infatti, non solo non soddisferà la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 e seguenti del D. Lgs. n. 28/2010, ma costituirà motivo di sanzione applicata dal Giudice mediante condanna al pagamento di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Inoltre, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo il Giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. (art. 12 bis). Inoltre, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Nella mediazione facoltativa, le parti sono libere di decidere se comparire o meno al primo incontro e, in ogni caso, invitate a comunicare la propria adesione alla segreteria dell’Organismo con congruo anticipo.

Primo incontro e costi

Il procedimento si svolgerà nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Mediazione dell’Organismo ed in conformità del Codice Etico Europeo.

Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 (materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità) e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

Al primo incontro il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti egli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Ai sensi degli artt. 9 e 10 D.lgs. 28/2010, il Mediatore e tutti gli altri soggetti che interverranno nel procedimento saranno tenuti al dovere di riservatezza: nessuna dichiarazione o informazione fornita nel corso del procedimento potrà essere utilizzata nell’eventuale successivo processo e nessuna dichiarazione o informazione resa al Mediatore in via riservata potrà essere rivelata alla controparte.

Ciascuna parte e/o contro di interesse, alla presentazione della domanda di mediazione o nel momento dell’adesione deve corrispondere all’Organismo un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio (spese di avvio + spese di mediazione) pari a: € 97,60 (€ 80,00 + IVA 22%) per le procedure di valore fino ad € 1.000,00; € 190,32 (€ 156,00 + IVA 22%) per le procedure di valore da € 1.001,00 a € 50.000,00; € 273,28 (€ 224,00 + IVA 22%) per le procedure di valore superiore € 50.000,00, oltre € 10,00 per ogni parte chiamata in mediazione a cui è necessario inviare la comunicazione mediante il servizio postale, come meglio specificato nella tabella delle Spese di Mediazione, pubblicata sul sito www.exaequoadr.com, sezione download. Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. Il Regolamento dell’Organismo può prevedere ulteriori spese.

Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. Il Regolamento dell’Organismo può prevedere ulteriori spese.

Il pagamento dovrà pervenire in data precedente al primo incontro e la relativa ricevuta dovrà essere inviata a mezzo e-mail ad Ex Aequo adr ovvero consegnata al mediatore in occasione del primo incontro.

Il costo della procedura di mediazione, invece, sarà determinato secondo il Tariffario di Ex Aequo adr (approvato dal Ministero della Giustizia) nonché ai sensi dell’art. 16 D.M. 180/2010 in base al valore della controversia dichiarato dalla parte istante e/o emerso in corso di procedura.

Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di euro 600,00. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro 600,00.

I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400,00 per le persone fisiche e di euro 24.000,00 per le persone giuridiche.

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà; inoltre, tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. ù

Infine, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00; l’imposta sarà dovuta per la sola parte eccedente (art. 17, comma 2 e 3, D.Lgs. 28/2010).

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