Il procedimento si svolgerà al cospetto di un mediatore specializzato, terzo, imparziale e neutrale rispetto alle parti e all’oggetto della controversia, ed accreditato presso il Ministero della Giustizia. Egli avrà il compito di facilitare il dialogo, di avvicinare le posizioni delle parti, di agevolare il raggiungimento di un accordo condiviso che sia il più vantaggioso possibile per entrambe.
Partecipare alla mediazione non significa rinunciare ai propri diritti, bensì concedersi reciprocamente e liberamente la facoltà di risolvere la propria controversia con un accordo che soddisfi e tuteli il più possibile gli interessi e le esigenze di tutte le parti, lasciando impregiudicata la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria in caso di insuccesso della mediazione.
Le Parti devono comparire personalmente, munite di valido documento di riconoscimento e del codice fiscale. La persona fisica che partecipi alla procedura in qualità di legale rappresentante di società, ente o associazione, dovrà esibire la visura camerale ovvero l’atto con il quale gli sono stati conferiti i poteri di rappresentanza ed il mandato a transigere e conciliare.
Nelle procedure aventi ad oggetto materie in cui la mediazione è obbligatoria per legge in quanto costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, le parti dovranno necessariamente comparire al primo incontro ed essere assistite da un avvocato (art. 8, comma 1 D.lgs. 28/2010, così come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n.98), comunicando la propria adesione alla segreteria dell’Organismo con congruo anticipo.
La mancata comparizione delle parti, infatti, non solo non soddisferà la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, ma costituirà motivo di sanzione applicata dal Giudice mediante condanna al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Inoltre, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo il Giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. (art. 8 comma 4-bis).
Nella mediazione facoltativa, le parti sono libere di decidere se comparire o meno al primo incontro e, in ogni caso, invitate a comunicare la propria adesione alla segreteria dell’Organismo con congruo anticipo.
Il primo incontro avrà finalità informativa e sarà volto ad illustrare la funzione, le modalità di svolgimento e le peculiarità della mediazione (art. 8, comma 1). Dopo aver edotto le parti, il Mediatore verificherà la loro volontà di proseguire nella procedura. In caso affermativo, previo versamento dell’indennità integrativa di mediazione, il Mediatore concorderà con le parti tempi e modi di prosecuzione della mediazione (la cui durata massima complessiva è di tre mesi). In caso negativo, sarà redatto verbale di mancata conciliazione.
Il procedimento si svolgerà nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Mediazione dell’Organismo ed in conformità del Codice Etico Europeo.
Il primo incontro è gratuito ai sensi dell’art. 17, comma 5-ter. Pertanto, ciascuna parte verserà all’Organismo di mediazione esclusivamente i diritti di segreteria per l’istruzione della pratica pari ad:
Il pagamento dovrà pervenire in data precedente al primo incontro e la relativa ricevuta dovrà essere inviata a mezzo fax/e-mail ad Ex Aequo adr ovvero consegnata al mediatore in occasione del primo incontro.
Il costo della procedura di mediazione, invece, sarà dovuto soltanto ove le parti durante il primo incontro decidano di esperirla e sarà determinato secondo il Tariffario di Ex Aequo adr (approvato dal Ministero della Giustizia) nonché ai sensi dell’art. 16 D.M. 180/2010 in base al valore della controversia dichiarato dalla parte istante e/o emerso in corso di procedura.
Alle parti sarà riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità versata, fino ad un massimo di euro cinquecento (art. 20 D.Lgs. 28/2010); inoltre, tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Infine, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00; l’imposta sarà dovuta per la sola parte eccedente (art. 17, comma 2 e 3, D.Lgs. 28/2010).